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Il digiuno nella disciplina della Chiesa

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padre Angelo Bellon, o.p. - pubblicato il 08/03/13

Con la Quaresima si torna ai gesti della tradizione ascetica

1. Subito dopo il Concilio Vaticano II il Papa Paolo VI ha emanato una Costituzione apostolica Paenitemini (17 febbraio 1966) per ribadire e nello stesso tempo per riformare la disciplina ecclesiale sulla penitenza. Il Papa enuncia fin da principio che “la vera penitenza non può prescindere in nessun tempo da una ascesi anche fisica: tutto il nostro essere, anima e corpo, deve partecipare attivamente a questo atto religioso con cui la creatura riconosce la santità e maestà divina” (Paenitemini, prima parte della Costituzione).

2. Ricorda poi che “la necessità della mortificazione del corpo appare chiaramente se si considera la fragilità della nostra natura, nella quale, dopo il peccato di Adamo, la carne e lo spirito hanno desideri contrari tra loro” (Ib.). Si tratta di una mortificazione che non intende negare nulla di quanto Dio ha creato, ma piuttosto  “mira alla liberazione dell’uomo, che spesso si trova a motivo della concupiscenza quasi incatenato dalla parte sensitiva del proprio essere; attraverso il digiuno corporale l’uomo riacquista il vigore e la ferita inferta alla dignità della nostra natura dall’intemperanza, viene curata dalla medicina di una salutare penitenza” (Ib.).

3. Nella parte finale di questa Costituzione vengono stabilite le norme sui giorni e sui tempi penitenziali.
 Vi si legge che per legge divina tutti i fedeli sono tenuti a far penitenza. Che il tempo di Quaresima conserva il suo carattere penitenziale. Che i giorni di penitenza, da osservarsi obbligatoriamente in tutta la Chiesa, sono tutti i venerdì dell'anno e il mercoledì delle Ceneri.

4. Circa la gravità dell’obbligazione nel n. II § 2 si legge: “la loro sostanziale osservanza obbliga gravemente”.


5. La Conferenza episcopale Italiana, secondo il potere conferitole dal decreto conciliare Christus Dominus (n. 38), in data 4 ottobre 1994, ha emesso delle disposizioni normative. Eccole:
“1- La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un pò di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate» (Paenitemini, III; EV 2/647).

2- La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.

3- Il digiuno e l’astinenza, nel senso ora precisate, devono essere osservati il mercoledì delle ceneri (e il primo venerdì di quaresima per il rito ambrosiano) e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale.

4- L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 marzo).
In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.

5- Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni sino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
6- Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione giusta, come ad es. la salute. Inoltre, il parroco può concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutare in altre opere pie”.

6.  Ci si può domandare: perché l’astinenza dalle carni e non dai pesci? La risposta tradizionale si atteneva al fatto che i pesci erano cibi meno costosi. Erano i cibi dei poveri.
San Tommaso dice che “nell’istituire il digiuno la Chiesa ha badato alle disposizioni più comuni. Ora, in generale, la carne è più apprezzata del pesce, sebbene per alcuni avvenga il contrario” (Somma teologica, II-II, 147, 8, ad 2). Ma oggi i pesci, e soprattutto certe qualità di pesci, non sono meno costosi della carne. Per questo la normativa ecclesiastica aggiunge alla carne anche i cibi particolarmente ricercati e costosi.

7. Ci si può chiedere anche perché la disciplina ecclesiastica escluda i ragazzi e gli adolescenti dal digiuno? Risponde S. Tommaso: “È evidentissimo il motivo della dispensa dal digiuno nel caso dei fanciulli: sia per la loro debolezza naturale, per cui hanno bisogno di nutrirsi spesso, senza aggravarsi in una volta sola di troppo cibo, sia perché hanno bisogno di molto nutrimento per la crescita, che dipende dal sovrappiù della nutrizione. Finché dunque sono nella fase di crescita, essi non sono tenuti ai digiuni ecclesiastici. Tuttavia è bene che anche in questo periodo essi si esercitino gradatamente a digiunare secondo l’età” (Somma teologica, II-II, 147, 4, ad 2).

8. Va ricordato però che ai tempi di S. Tommaso tutta la quaresima era tempo di digiuno e non solo il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Per questo, sempre salva la disciplina della Chiesa, rimane utile educare i ragazzi a “completare nella propria carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore della Chiesa” (Col 1,24).

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